Pubblicazione / Publication
Il diritto di non morire? Nuove tecnologie e nuovi scenari del fine vita
The Right Not to Die? New Technologies and New End-of-Life Scenarios
Citazione italiana
F. Cirillo, Il diritto di non morire? Nuove tecnologie e nuovi scenari del fine vita , in Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto, serie V, anno XCVIII, n. 3, 2021, pp. 411–435.
Chicago style
Cirillo, Francesco. “Il diritto di non morire? Nuove tecnologie e nuovi scenari del fine vita.” Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto 98, no. 3 (2021): 411–435.
Abstract
Il contributo intende analizzare le questioni giuridiche dell’intervento della tecnologia medica nel prolungamento della vita, sia con riferimento ai trattamenti vitali per i soggetti in stato vegetativo, sia nel caso di persistenza della vita biologica post mortem del corpo dell’individuo morto cerebralmente e dei tentativi, scientificamente infondati ma sempre più diffusi, di crioconservazione del cadavere.
Negli scenari aperti dalle nuove tecnologie, il dogma dell’autodeterminazione, sulla cui base sono risolte le questioni del fine vita, sembra porre nuove contraddizioni. L’etica religiosa, nell’affermare un dovere di vivere, sembra legittimare il ricorso ampio e diffuso alla tecnologia. Per contro, l’etica laica, nel consentire l’opzione per una buona morte, offre più strumenti per la costruzione di un limite dell’intervento tecnologico.
Nel diritto, invece, il principio di autodeterminazione può giungere a legittimare qualsiasi scelta individuale ma, nel contesto dei trattamenti sanitari e dei servizi funerari, la libertà dell’individuo non è assoluta, ma deve muoversi tra le opzioni tecnicamente possibili e giuridicamente accettabili.
Abstract originale, con soli adeguamenti tipografici.
Abstract esteso
Il contributo sposta l’attenzione dalla questione tradizionale del diritto di morire al problema speculare di un possibile diritto di non morire. Lo sviluppo delle tecnologie mediche non consente soltanto di interrompere, rifiutare o evitare trattamenti sanitari, ma rende possibile prolungare la vita biologica in condizioni che in precedenza avrebbero condotto rapidamente alla morte. Ne deriva la necessità di interrogarsi sui limiti giuridici della volontà individuale di continuare a vivere mediante un sostegno tecnologico potenzialmente indefinito.
Un primo limite potrebbe essere individuato nel divieto di accanimento terapeutico. La sua capacità regolativa appare, tuttavia, circoscritta. La legge n. 219 del 2017 richiede al medico di astenersi da trattamenti inutili, sproporzionati o irragionevoli nei confronti di pazienti con prognosi infausta a breve termine o con morte imminente. Il divieto non opera invece come una proibizione generale di qualsiasi trattamento volto al mero mantenimento della vita, soprattutto quando il paziente abbia espresso la volontà di proseguirlo.
Il problema emerge con particolare evidenza nella distinzione tra stato vegetativo e morte cerebrale. Nel primo caso persistono alcune funzioni dell’encefalo, benché gravemente compromesse; nel secondo, l’ordinamento identifica la cessazione irreversibile di tutte le funzioni encefaliche con la morte della persona. Questa distinzione, consolidata nel diritto positivo, continua tuttavia a essere discussa sotto il profilo teorico, medico ed epistemologico.
La persistenza di funzioni biologiche nel corpo di una persona cerebralmente morta produce situazioni giuridiche difficilmente riconducibili alla disciplina ordinaria del cadavere. Il prelievo di organi e la prosecuzione di una gravidanza costituiscono ipotesi nelle quali il sostegno tecnologico viene temporaneamente mantenuto dopo l’accertamento della morte. Si tratta, tuttavia, di eccezioni giustificate da interessi specifici, come la sopravvivenza del ricevente o la tutela del concepito, e non del riconoscimento generale di una facoltà di prolungare indefinitamente la vita biologica del corpo.
Un caso ancora più problematico è rappresentato dalla crioconservazione del cadavere. Alcune decisioni britanniche e statunitensi hanno riconosciuto rilievo alla volontà del defunto o, nel caso di un minore, alla decisione del rappresentante che ne tutelava il migliore interesse. Queste pronunce non hanno però riconosciuto un vero diritto al futuro ritorno in vita. Hanno piuttosto applicato alla crioconservazione i principi relativi alla disposizione del corpo e alla scelta delle pratiche funerarie.
La crioconservazione si fonda sulla speranza che tecnologie future possano riparare i danni prodotti dalla morte, dalla malattia e dallo stesso congelamento. Questa possibilità non trova attualmente un fondamento scientifico sufficiente. Sotto il profilo giuridico, il corpo crioconservato resta pertanto un cadavere, tutelato in ragione della volontà ultrattiva del defunto e non in virtù di una situazione soggettiva assimilabile al diritto alla salute di una persona vivente.
Nell’ordinamento italiano, inoltre, la disciplina di polizia mortuaria e le norme penali relative alla sottrazione e alla dispersione del cadavere delimitano tassativamente le pratiche funerarie ammesse. In assenza di un’esplicita disciplina legislativa, la costituzione di strutture destinate alla crioconservazione non sembra quindi compatibile con l’assetto normativo vigente.
L’analisi mostra infine un paradosso dell’autodeterminazione. Il medesimo principio che consente alla persona di rifiutare le cure e di scegliere la morte potrebbe essere invocato per chiedere l’impiego illimitato della tecnologia al fine di prolungare la vita o conservare il corpo dopo la morte. L’autonomia individuale non può però coincidere con la libertà di pretendere qualsiasi intervento tecnicamente concepibile.
I limiti devono essere ricercati nella relazione di cura, nella deontologia professionale, nelle migliori pratiche, nelle linee guida e nella valutazione di ragionevolezza e proporzionalità del trattamento. L’autodeterminazione resta centrale, ma si esercita entro un insieme di possibilità validate dalla comunità scientifica e riconosciute come giuridicamente accettabili.
Abstract esteso redazionale elaborato per il sito.
Parole chiave: fine vita; accanimento terapeutico; morte cerebrale; stato vegetativo; crioconservazione; ibernazione; autodeterminazione; biodiritto.
Abstract
The contribution aims to analyse the legal issues raised by the intervention of medical technology in the prolongation of life, both with regard to life-sustaining treatments for subjects in a vegetative state and in cases involving the persistence of the post-mortem biological life of the body of a brain-dead individual, as well as scientifically unfounded but increasingly widespread attempts to cryopreserve the corpse.
In the landscape opened by new technologies, the dogma of self-determination, on the basis of which end-of-life issues are resolved, appears to create new contradictions. By affirming a duty to live, religious ethics seems to legitimise the broad and widespread use of technology. Secular ethics, by contrast, offers more tools for constructing limits on technological intervention through its recognition of the option of a good death.
In law, however, the principle of self-determination may appear capable of legitimising any individual choice. Nevertheless, in the context of healthcare treatments and funeral services, individual freedom is not absolute and must operate among technically possible and legally acceptable options.
Original abstract, with typographical and minor linguistic adjustments.
Extended abstract
The article shifts attention from the traditional question of a right to die to the converse problem of a possible right not to die. Medical technologies make it possible not only to refuse or discontinue treatment, but also to prolong biological life under conditions that would previously have led rapidly to death. This development requires an inquiry into the legal limits of an individual choice to remain alive through potentially indefinite technological support.
A first limit might be found in the prohibition of therapeutic obstinacy. Its regulatory scope is, however, restricted. Italian Law No. 219 of 2017 requires physicians to refrain from useless, disproportionate, or unreasonable treatment when a patient has a short-term fatal prognosis or is approaching imminent death. It does not establish a general prohibition of every treatment aimed solely at sustaining life, particularly when the patient has expressed the wish that it should continue.
The issue becomes particularly evident in the distinction between the vegetative state and brain death. In the former, some brain functions persist, although severely impaired; in the latter, Italian law identifies the irreversible cessation of all brain functions with the death of the person. Although firmly established in positive law, this distinction remains contested from theoretical, medical, and epistemological perspectives.
The persistence of biological functions in the body of a brain-dead person produces situations that are difficult to reconcile with the ordinary legal treatment of a corpse. Organ transplantation and the continuation of pregnancy are circumstances in which technological support may be temporarily maintained after death has been legally established. These are exceptional cases justified by specific interests, such as the survival of a recipient or the protection of the unborn child, rather than expressions of a general power to prolong the body’s biological life.
Cryonic preservation presents an even more problematic scenario. British and United States courts have sometimes given legal relevance to the wishes of the deceased or, in the case of a minor, to the choice made by the person responsible for protecting the child’s best interests. Those decisions did not recognise a legal right to be restored to life in the future. They instead applied principles concerning the disposal of the body and the choice of funeral arrangements.
Cryonics is based on the hope that future technologies will be capable of repairing the damage caused by death, illness, and freezing itself. That possibility currently lacks sufficient scientific support. From a legal perspective, the cryopreserved body therefore remains a corpse protected through the continuing relevance of the deceased person’s wishes, rather than through a legal position comparable to the right to health of a living person.
Italian mortuary law and criminal provisions governing the removal or dispersal of corpses also restrict the permissible methods of handling human remains. In the absence of specific legislation, the establishment of cryonic preservation facilities therefore appears incompatible with the current Italian legal framework.
The analysis ultimately reveals a paradox of self-determination. The same principle that enables a person to refuse treatment and accept death might be invoked to demand unlimited technological intervention in order to prolong life or preserve the body after death. Individual autonomy cannot, however, amount to a right to demand every intervention that can be technically imagined.
The relevant limits must be sought in the care relationship, professional ethics, scientific best practices, clinical guidelines, and assessments of the reasonableness and proportionality of treatment. Self-determination remains central, but it must be exercised within a range of options validated by the scientific community and recognised as legally acceptable.
Editorial extended abstract prepared for this website.
Keywords: end of life; therapeutic obstinacy; brain death; vegetative state; cryonics; self-determination; biolaw; medical technology.